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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 467
Atti urgenti

(1)

1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento...

Note:
(1)

A norma dell'art. 2 sesto comma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, come sostituito dall'art. 240 bis delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, la sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 c.p.p.

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