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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 490
Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

(1) (1)

1. Il giudice, a norma dell'art. 132, può...

Note:
(1)

Le parole: «o contumace» sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

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