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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 443
Limiti all'appello

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento , quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula(1)...

Note:
(1)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando questo comma, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:

«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile .

«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. a), della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 29 ottobre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come modificato dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

(4)
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