
1.
Le parole: «, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h ter)» sono state aggiunte dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), punto a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 21 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il segno di interpunzione: «.» è stato così sostituito dall'attuale: «;» dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), punto b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), punto c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 decies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20 della L. 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d'ufficio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 504 del 18 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
La parola: «Anche» è stata così sostituita dalle attuali: «Il decreto, anche» dall'art. 28, comma 1, punto b), n. 2), lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,» sono state inserite dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n. 479.