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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 464 nonies
Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

1. Nei casi di cui all'articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.

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