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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 464 sexies
Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

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