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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 450
Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Quando procede a giudizio direttissimo, (1) il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza (380...

Note:
(1)

Le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando procede a giudizio direttissimo,» dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2)

Le parole: «dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f),» sono state così sostituite dalle attuali: «dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d bis), f),» dall'art. 26, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

L'originario secondo periodo è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 2, comma 1, lett. q), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

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