Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 495
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (125, 586) all'ammissione delle prove, a norma degli artt. ...

Note:
(1)

Le parole: «dell'art. 190, comma 1» sono state sostituite dalle attuali: «degli artt. 190, comma 1 e 190 bis» dall'art. 3, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 93 bis del medesimo decreto, tale disposizione non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?