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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 437
Ricorso per cassazione

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca (435) il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere ...

Note:
(1)

Le parole: «solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 1, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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