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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 464 quinquies
Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una...

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