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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 428
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

(1)

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello (2):

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:

«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile .

«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2)

Le parole: «ricorso per cassazione» sono state così sostituite dalla seguente: «appello» dall'art. 1, comma 38, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(3)

Le parole: «nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.

(4)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 39, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(5)

L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis e 3 ter, dall'art. 1, comma 40 della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(6)

Le parole: «contravvenzioni punite» sono state così sostituite dalle attuali: «reati puniti» dall'art. 23, comma 1, lett. m), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 88 ter del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(7)

Le parole: «dell'ammenda» sono state così sostituite dalle attuali: «pecuniaria» dall'art. 23, comma 1, lett. m), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 88 ter del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(8)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.

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