Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 412
Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini...

Note:
(1)

Questo periodo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3 bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari .».

(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3» sono state così sostituite dalle attuali: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415 bis, comma 5 quater» dall'art. 22, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415 bis, comma 5 quater» sono state, da ultimo, così sostituite dalle attuali: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3» dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 112.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?